di KISHORE BOMBACI

La Corte Penale Internazionale ha spiccato mandati di arresto contro Benjamin Netanyahu primo ministro israeliano, Yoav Gallant ex ministro della difesa israeliano e, in un improbabile feticcio di imparzialità, nei confronti di un morto, Mohammed Deif ex capo militare di Hamas.

Tralasciamo il morto perché è morto e concentriamoci invece sull’incriminazione dei vertici israeliani. Le accuse sono “crimini contro l’umanità e crimini di guerra”. Accuse gravissime che giungono in un conflitto ancora in corso e che, a ben vedere, hanno poco contenuto giuridico e molto contenuto politico.

Dal punto di vista giuridico molte sono le criticità che connotano l’azione della CPI e la rendono palesemente infondata. In primo luogo esiste un problema di legittimazione ad agire. In parole semplici, può la CPI intervenire nel caso di specie?

A stretto diritto no.

Per Statuto, essa ha giurisdizione solo negli stati aderenti al trattato istitutivo di Roma del 1998. Israele non fa parte di questi, quindi la CPI non ha giurisdizione sul territorio israeliano. Quando è stato presentato un ricorso. Da parte dello Stato Ebraico che verteva proprio su questo punto, la CPI lo ha respinto sulla base di una motivazione allibente. L’adesione all ‘ONU dell’inesistente Stato di Palestina è servito a bypassare questo problema procedurale. Non solo, la CPI ha ignorato un fatto invece decisivo che ne inibisce la giurisdizione nonostante il surretizio riconoscimento dello Stato Palestinese. Gli accordi di Oslo prevedono infatti che questioni penali riguardanti Gaza e Cisgiordiania sfuggano alla giurisdizione ma debbano essere risolti politicamente mediante accordi bilaterali. Quindi anche nell’ipotesi di esistenza di un asserito Stato Palestinese, la Corte non avrebbe comunque giurisdizione. Ergo non poteva emettere i mandati nei confronti di Netanyahu e Gallant.

Inoltre, vi è da dire che la CPI ha competenza supplementare, cioè può intervenire solo dove non vi sia un sistema giudiziario che possa intervenire. Ma nel caso di specie, il sistema giudiziario esiste,sebbene come detto, non può intervenire per espressa decisione delle parti belligeranti che hanno deciso per la soluzione politica di questioni abstracto sensu giudiziarie. Ma quel che più conta è che in presenza di un sistema giudiziario e/o diplomatico, la CPI non aveva, né ha, alcuna legittimazione ad agire. Continua a leggere su cogitoonlus.org